Art. 15.
(Personale docente e non docente).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche, sono conferiti a docenti e assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
      2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche, dei musei, dei conservatori, delle accademie di danza e degli ISIA, si provvede, in sede di prima attuazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, i posti di docente non coperti con personale già in servizio sono assegnati secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università

 

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e della ricerca, tenendo conto dei concorsi già espletati.
      4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli degli ISDA ad esaurimento, anche al fine di garantire nella Accademia nazionale di danza la continuità degli studi nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
      5. Il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA avviene sulla base di procedure concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le diverse fasce di docenza.