1. In sede di prima attuazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche, sono conferiti a docenti e assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche, dei musei, dei conservatori, delle accademie di danza e degli ISIA, si provvede, in sede di prima attuazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, i posti di docente non coperti con personale già in servizio sono assegnati secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università